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Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 si trova l’abolizione dell’esterometro: secondo la normativa, verrà utilizzato lo SDI anche per l’invio dei dati delle operazioni con l’estero. Di questi nuovi provvedimenti parliamo oggi sul Magazine SAEP.

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020) ha introdotto una serie di novità fiscali, tra cui la ridefinizione delle modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere: dal 2022 è prevista la dismissione della procedura dell'esterometro in favore dell’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche.

Attualmente, tramite una comunicazione trimestrale per via telematica, le aziende devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi con soggetti esteri.

A partire dal 1° luglio 2022 (termine differito con il D.L. di conversione n. 146/2021), invece, diventerà obbligatorio l’utilizzo dello SDI (Sistema di Interscambio) come unico canale di trasmissione anche per i dati delle operazioni con l’estero.

Fattura elettronica: cos’è successo?

La fattura elettronica, introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2018, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 ed è stata resa obbligatoria per imprese e partite IVA, ad eccezione di chi abbia scelto un regime di fiscalità agevolata (ad esempio regime forfettario).

I cambiamenti principali, rispetto alle classiche fatture tradizionali, riguardano più la forma che il contenuto: se prima i documenti fiscali venivano scritti su carta e consegnati al cliente, oggi vengono redatti in formato XML e trasmessi allo SDI (Sistema di Interscambio).

Lo SDI, dopo aver effettuato alcuni controlli, prestando attenzione alla correttezza dei dati obbligatori ai fini fiscali, si occupa di recapitare la fattura elettronica al destinatario e rilasciare una ricevuta di consegna al mittente.

La fatturazione elettronica si può, quindi, identificare come un sistema digitale di gestione e conservazione delle fatture che vuole favorire la semplificazione e la trasparenza nel rapporto tra fornitore e cliente.

Trattandosi di un obbligo normativo, è stato necessario adattarsi rispettando tempi e modi previsti e questo ha comportato per le aziende un aggravio di costi sia in fase di attivazione iniziale sia per l’adeguamento alle continue evoluzioni.

Benché si tratti di un obbligo normativo a cui non ci si è potuti sottrarre in alcun modo, l’introduzione della fattura elettronica ha portato anche una serie di vantaggi indiretti.

Il vantaggio principale risiede nella possibilità di avere un sistema di archiviazione digitale a norma: l’introduzione della e-fattura, infatti, genera un risparmio di attività nella gestione e tenuta del classico archivio cartaceo.

Con l’introduzione della struttura XML, le fatture sono disponibili sotto forma di flusso strutturato di dati e ciò permette la loro gestione tramite funzioni automatiche.

Questo significa che i dati contabili sono facilmente reperibili e per gli operatori diventa più semplice registrare le fatture passive e imputare correttamente i dati all’interno del sistema informativo aziendale. Grazie a una maggior facilità di registrazione delle fatture, l’operatore si occuperà principalmente di controllare la quadratura e la corretta imputazione dei dati.

E’ opportuno, però, ricordare che queste possibilità erano già presenti da prima dell’obbligo, grazie a prodotti e servizi erogati da società specializzate: la fatturazione elettronica ha semplicemente dato alle aziende che ancora non si erano allineate il motivo per adottare tali strumenti.

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Esterometro: cosa cambia?

Per le operazioni fino al 30 giugno 2022, è facoltà dei soggetti passivi IVA residenti in Italia scegliere tra le due modalità di trasmissione dei dati: o l’attuale pratica di invio dell’esterometro ogni trimestre, oppure l’adozione delle nuove disposizioni già dall’inizio del 2022.

Per le operazioni che verranno effettuate a partire dal 1° luglio 2022, invece, il provvedimento prevede esclusivamente l’utilizzo del Sistema di Interscambio e del formato XML. Un ulteriore aspetto che si evince dal testo della Legge di Bilancio 2021 riguarda le specifiche tecniche dei documenti fiscali, a seconda che si tratti di fatture attive o passive.

Fatture attive: bisognerà emettere una e-fattura standard di tipo TD01, inserendo il valore “XXXXXXX” nel campo “Codice Destinatario”. Allo stesso modo delle fatture tra soggetti residenti in Italia, anche queste andranno trasmesse allo SDI entro dodici giorni dalla data dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita.

Fatture passive: il cliente, dopo aver ricevuto la fattura dal fornitore estero, dovrà procedere con l’integrazione (se fornitore residente in UE) o con l’autofattura (se fornitore stabilito in un paese extra-UE) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti comprovanti le operazioni transfrontaliere.

In questo caso nella sezione “Destinatario” andranno inseriti i dati del soggetto passivo, poiché i documenti verranno recapitati dallo SDI allo stesso soggetto.

Pur mantenendo la struttura delle fatture attive, quelle passive dovranno seguire alcune particolarità in merito al contenuto e i tipi documento da utilizzare saranno:

  • TD16: da utilizzare per l’integrazione relativa a operazioni soggette al reverse charge interno – ossia per scambi di beni o servizi tra operatori che risiedono in territorio italiano;
  • TD17: per l’autofattura o integrazione relativa ad acquisti di servizi dall’estero – in questo caso il fornitore è un soggetto estero e il cliente, invece, risiede in Italia;
  • TD18: si riferisce all’integrazione per acquisto di beni intracomunitari – cioè quando il compratore italiano acquista beni da un soggetto residente all’interno dell’Unione Europea;
  • TD19: per l’integrazione o autofattura relativa all’acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – è il caso di un soggetto estero che vende beni che sono già in territorio italiano e non necessitano, quindi, di importazione.

Casi particolari e nuovo regime sanzionatorio

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 293384/2021, ha specificato che saranno esenti dall’obbligo di trasmissione allo SDI tutte quelle operazioni per cui viene emessa una bolletta doganale e quelle per cui è prevista l’emissione o ricezione di fatture elettroniche.

A seguito delle nuove disposizioni sono state riviste anche le ammende applicabili per la mancata trasmissione allo SDI. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, la sanzione pecuniaria è fissata in 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La multa viene dimezzata (entro il limite di 200 euro mensili) nel caso in cui la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.

Vantaggi e svantaggi

L’introduzione di nuove norme porta sempre con sé una nuova imposizione. Questo costringe le aziende a un nuovo esborso economico, che aumenta poi per le piccole medie imprese che, nel corso degli ultimi tre anni, si sono avvalse di intermediari per la gestione della fatturazione elettronica e devono, quindi, pagare anche un ulteriore canone ricorrente per l’erogazione del servizio.

Se da una parte un’imposizione del genere non lascia ampi margini di manovra, dall’altra si possono trovare dei vantaggi indiretti da poter sfruttare per ottenere un beneficio concreto.

Come nel caso della fatturazione elettronica nazionale, il vantaggio principale è di avere un motivo valido per conservare digitalmente i documenti fiscali che ora possono essere archiviati in formato elettronico.

Ciò che però non si potrà replicare sarà il vantaggio derivato dall’automazione delle procedure di caricamento e verifica grazie al flusso di dati strutturato per le fatture passive in quanto i fornitori esteri continueranno ad utilizzare il metodo di invio tradizionale.

Per concludere

Questa nuova normativa può rappresentare un aiuto per le aziende soprattutto per l’aspetto della “Precompilata IVA”, ma la questione principale ancora da risolvere riguarda l’indetraibilità dell’IVA: pur introducendo l’uso del XML anche per le operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate rimarrà comunque sprovvista di una parte importante dei dati relativa alle necessità del cliente in termini di IVA e, quindi, non sarà in grado di fornire una documentazione completa in tutte le sue parti.

Con l’aiuto di una visione a lungo termine, si può pensare che i vantaggi siano destinati ad aumentare dal momento in cui queste disposizioni si diffonderanno anche a livello di Comunità Europea. Se questo passaggio verrà strutturato in maniera adeguata, infatti, si potrà adottare i vantaggi derivati dall’avere un flusso strutturato di dati e poter quindi automatizzare le procedure di caricamento e controllo.

Con gli sviluppi futuri ci si potrebbe avvicinare a un concetto di omogeneità a livello europeo: questo avrebbe come conseguenza l’abrogazione di altre comunicazioni (ad es. Intrastat) e la diffusione dei vantaggi della fattura elettronica anche per le fatture comunitarie.

Essendo parte integrante delle leggi di bilancio tali normative rappresentano sempre un obbligo calato dall’alto ma, per la prima volta, con la fatturazione elettronica le aziende possono trovare dei vantaggi indiretti grazie alla fruibilità dei dati.

Per il momento ci auguriamo che non vengano richieste ulteriori modifiche in modo da concedere alle aziende il tempo di adattarsi e organizzarsi per sfruttare anche i possibili vantaggi indiretti.


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